GLHI/GLI
Presso l’Istituto è costituito annualmente il gruppo di studio e di lavoro composto dal Dirigente scolastico, dai coordinatori delle classi nelle quali sono presenti alunni svantaggiati, dai docenti specializzati sul sostegno, dagli eventuali assistenti educatori; in caso di specifici problemi può essere richiesta la consulenza e la collaborazione degli operatori dei servizi e dei genitori interessati.
Per esercitare le sue funzioni di competenza il gruppo:
- collabora alla definizione del progetto d’istituto per la parte relativa all’integrazione scolastica;
- formula una proposta complessiva per la collocazione delle risorse;
- verifica in itinere le iniziative di sostegno programmate dalla scuola;
- elabora specifici progetti;
- verifica al termine dell’anno scolastico gli interventi, elabora il piano per l’anno scolastico successivo, formula una proposta di organico.
GLI
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
Il GLHI (Gruppo di Lavoro e di studio d’Istituto), art. 15 comma 2 legge 104/1992, costituito da Dirigente scolastico, docenti curricolari e di sostegno, genitori, operatori dei servizi, studenti nella scuola secondaria di secondo grado, diventa GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione).
I componenti del GLI sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola (funzioni strumentali, insegnanti per il sostegno, assistenti alla comunicazione, docenti «disciplinari» con esperienza e/o formazione specifica o con compiti di coordinamento delle classi, genitori ed esperti istituzionali o esterni in regime di convenzione con la scuola).
Quali sono i compiti del GLI?
Il GLI svolge le seguenti funzioni:
- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLHI operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1 comma 605 lettera b della legge 296/06, tradotte in sede di definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) come stabilito dall’art. 10 comma 5 della legge n. 122 del 30 luglio 2010;
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI, che è parte integrante del POF) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).