Comitato valutazione Docenti
«Art. 11.- (Comitato per la valutazione dei docenti). –
1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica, il comitato per la valutazione dei docenti.
2. Il comitato ha durata di tre anni scola-stici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli stu-denti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal con-siglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
3. Il comitato individua i criteri per la va-lorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al poten-ziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca di-dattica, alla documentazione e alla diffu-sione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coor-dinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di for-mazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è com-posto dal dirigente scolastico, che lo pre-siede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono af-fidate le funzioni di tutor. 5. Il comitato valuta il servizio di cui al-l’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le com-petenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501».